Il Dipartimento Calcio Femminile della LND ha pubblicato il Comunicato ufficiale n. 74, che fa seguito alle gare della quindicesima giornata del campionato di Serie C di calcio femminile; omologati tutti i risultati ottenuti sul campo, il Giudice Sportivo ha disposto i seguenti provvedimenti:
A CARICO DELLE SOCIETA'
AMMENDA
Euro 1.000,00 MONCALIERI CALCIO 1953
Per avere, un proprio sostenitore, al termine della gara, in una zona non interdetta al pubblico compresa tra il recinto degli spogliatoi e il parcheggio, avvicinandosi a circa 15 cm dal volto del direttore di gara, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del medesimo. Nella circostanza, inoltre, mentre l'Ufficiale di gara si dirigeva verso l'uscita, questi lo inseguiva, si frapponeva, arrivando a sfiorargli la spalla destra e reiterando espressioni irriguardose. Successivamente, giunti nel parcheggio, questo sostenitore del Moncalieri, si posizionava davanti all'arbitro bloccandogli la strada e arrivando a circa 10 cm dal viso, reiterava ulteriori espressioni irriguardose e minacciose. Il contegno del sostenitore del Moncalieri cagionava al direttore di gara ragionevole timore per la propria incolumità e per quella degli Assistenti Arbitrali. Si rappresenta, inoltre, che l'accaduto avveniva alla presenza di circa due dozzine di sostenitori di entrambe le squadre e che nessuno interveniva per contenerel'azione di questa persona.
Euro 100,00 GIOVANILE ROCCA per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica.
Euro 100,00 MONTESPACCATO S.R.L. per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica.
Euro 100,00 U.P. COMUNALE TAVAGNACCO per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica.
Euro 100,00 TRENTO CALCIO FEMMINILE per assenza ambulanza
A CARICO DEI DIRIGENTI
SQUALIFICA PER 4 GARE
a carico di ZANGA YURI (MONTEROSSO), pPer aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un assistente arbitrale.
a carico di PAVAN LIBERO (TRENTO CALCIO FEMMINILE), per avere, al termine della gara, mentre la terna arbitrale si dirigeva negli spogliatoi, rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo degli ufficiali di gara, sanzione così determinata ex art. 36 comma 1 lett a) CGS
A CARICO DEGLI ALLENATORI
SQUALIFICA PER 1 GARA a carico di CASACCIA MATTIA (LF JESINA AURORA), per essere uscito dall'area tecnica senza autorizzazione
A CARICO DELLE CALCIATRICI
ESPULSE
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DE LUCA GIULIA (FORMELLO CALCIO C.R.), pPer aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare protestava all'indirizzo dello stesso. Sanzione così determinata in considerazione del riconoscimento della continuazione e in applicazione dell'art. 36 comma 1 lett a) del CGS
CALCIATRICI NON ESPULSE
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE a carico di BARBINI GAIA (BULE'BELLINZAGO), per avere, al termine della gara, rivolto un applauso dal chiaro tenore ironico ed irridente all'indirizzo del direttore di gara.
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